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Anno:        Testo:
Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.3.2020
19 Marzo 2020

Regione Siciliana
Il Presidente
Ordinanza contingibile e urgente n.5 del 13.3.2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica.

Articolo 5
(Ingresso di persone fisiche nel territorio regionale)


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell'8 marzo 2020 e dall'articolo 2 dell'Ordinanza contingibile e urgente n°3 dell'8 marzo 2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati
nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonchE' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario,
mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali
, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web www.siciliacoronavirus.it. Nel caso in cui l'appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare,
con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.
2. I soggetti che fanno ingresso nel territorio regionale per comprovate esigenze lavorative, purchE' rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell'11 marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale.
3. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, non si applica, come previsto dall'art.7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.