Statuto Comunale

Statuto del Comune di Terme Vigliatore


Delibera n. 14 del 2.2.1996

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il comune di Terme Vigliatore

Art. 2 Finalità
Art. 3 Attività normativa

Titolo II - PARTECIPAZIONI

Art. 4 Forme associative

Art. 5 Consultazione
Art. 6 Istanze e petizioni
Art. 7 Iniziativa popolare
Art. 8 Diritto di udienza
Art. 9 Referendum
Art. 10 Limiti ed esclusioni
Art. 11 Diritto di accesso e partecipazione
Art. 12 Difensore civico

Titolo III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE


Art. 13 Organi del Comune
Art. 14 I consiglieri comunali
Art. 15 Il consiglio comunale
Art. 16 Commissione di indagine
Art. 16 bis Commissione consiliare permanente
Art. 17 Adunanze e sedute
Art. 18 Sessioni e convocazioni
Art. 19 Validità delle sedute e delle deliberazioni
Art. 20 La giunta municipale
Art. 21 Funzionamento
Art. 22 Attribuzioni
Art. 23 Il sindaco
Art. 24 Elezione del sindaco
Art. 25 Competenze
Art. 26 Attribuzioni
Art. 27 Vice sindaco e delegati
Art. 28 Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica
Art. 29 Il segretario comunale
Art. 30 Competenze gestionali e di direzione
Art. 31 Attribuzioni consuntive e di garanzia
Art. 32 Il vice segretario

Titolo IV -ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 33 Principi strutturali e organizzativi
Art. 34 Personale
Art. 35 Responsabilità
Art. 36 Proposte e pareri
Art. 37 Servizi
Art. 38 Disciplina e servizi
Art. 39 Forme associative
Art. 40 Gestione finanziaria
Art. 41 Controllo di gestione
Art. 42 I contratti
Art. 43 Istituzione servizio civile
Art. 44 Norme transitorie e finali

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Il comune di Terme Vigliatore

Questo Comune, ente autonomo locale e circoscrizione di decentramento statale e regionale esercita le funzioni proprie e quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali secondo i principi costituzionali, le leggi comunitarie, statali e regionali, le norme del presente statuto e i regolamenti comunali.
Il territorio del Comune con il capoluogo, le frazioni e gli agglomerati sono descritti nell'allegata scheda. La loro modifica, all'interno del territorio comunale, può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.
La sede comunale è ubicata nel capoluogo, ove si svolgono le adunanze degli organi elettivi; in casi eccezionali o per particolari esigenze l'organo può riunirsi in luoghi diversi, previo avviso al pubblico.
Nella sede comunale un apposito spazio idoneo a garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, è destinato all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il messo comunale cura ed è responsabile dell'affissione degli atti ed avvisi, che saranno trascritti in apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di pubblicazione sugli atti pubblicati. Sono comunque fatte salve le funzioni e le responsabilità del segretario comunale previste dalle vigenti norme.
Il gonfalone, lo stemma o altri segni distintivi del Comune potranno essere utilizzati in pubbliche cerimonie; altre esibizioni o altri usi saranno oggetto di regolamento.
Stemma: d'argento, fiancheggiato a sinistra dal palo d'oro. Alla campagna troncata ondata di verde e di azzurro, sostenente l'anfora di rosso centrale in cui cade in semiarco il getto d'acqua, di azzurro sgorgante dal palo a tre quarti di altezza, essa anfora accompagnata a destra da ramoscello di verde, fogliato di quindici, sette e sette e uno alla sommità, posto in palo, nodrito nella campagna. Ornamenti esteriori da Comune.
Gonfalone: drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune.
Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati.
L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.
Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

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Art. 2 - Finalità

Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituita da cittadini residenti e da coloro che hanno un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi, promuovendo il progresso civile, sociale ed economico e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
Il Comune in particolare opera per:
- rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire la parità giuridica, economica, sociale e le pari opportunità;
- incoraggiare lo sviluppo del patrimonio culturale locale con particolare riferimento al costume ed alle tradizioni;
- promuovere e sostenere le attività culturali, sportive ricreative dei giovani valorizzandone la funzione sociale;
- valorizzare la capacità culturale e professionale del lavoratore;
- garantire la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata;
- realizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di tutta la comunità, per fornire, anche nelle frazioni, i servizi necessari per superare il divario e gli svantaggi che possono derivare dalla diversificazione del territorio e per il recupero del patrimonio culturale;
- assicura con particolare riguardo a quelli inerenti all'istruzione, alla salute e sicurezza sociale, ai trasporti e alle attività sportive ed al turismo termale;
- garantire un efficace servizio di assistenza sociale e il diritto alla salute di ogni cittadino;
- promuovere e assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità;
- concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche dell'ambiente ecologico e del paesaggio. Adotta, in collaborazione con gli enti statali e regionali preposti le misure necessarie alla conservazione e difesa del patrimonio storico, artistico ed archeologico.
Per la realizzazione delle proprie finalità il Comune adotterà il metodo e gli strumenti della programmazione, concorrerà alle determinazioni degli obiettivi dei propri piani e programmi e di quelli dello statuto e della Regione consultando sindacati, formazioni sociali ed economiche o culturali operanti sul suo territorio.
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Art. 3 - Attività normativa

Le disposizioni dello statuto fonte primaria dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi e delle norme delle leggi statali e regionali, costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e determinano le attribuzioni degli organi l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra i comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi.
Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione delle persone e delle famiglie e dei cittadini singoli ed associati alla vita sociale e politica della comunità.
Tutti i cittadini singoli o associati hanno diritto di essere informati sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, ed hanno altresì diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
Per garantire una maggiore informazione il Comune istituisce entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto l'ufficio dei diritti dei cittadini e delle associazioni. Ogni due mesi viene pubblicato e diffuso a cura dell'ufficio segreteria, allorché venga la relativa pianta organica opportunamente adeguata, un bollettino ufficiale del Comune che contiene almeno i seguenti atti: l'oggetto delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale, degli enti e delle ordinanze sindacali.
Gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti e i contratti stipulati anche se sotto forma di accordi procedimentali; l'elenco dei beneficiari di contributi, o altre forme di intervento; gli incarichi conferiti a professionisti o persone estranee all'amministrazione, le licenze e le concessioni.
Alla fine di ogni anno solare il Comune pubblica un bollettino speciale riassuntivo dei precedenti, che contenga altresì l'indicazione della pianta organica dell'ente e dei posti vacanti.
L'organizzazione degli uffici e dei servizi; l'inventario aggiuntivo dei beni immobiliari di proprietà e quelli destinati ad uso pubblico.
I contenuti fondamentali del bilancio, lo stato patrimoniale dei consiglieri comunali, nonché la dichiarazione prevista dalla legge sullo stato patrimoniale dei consiglieri, del sindaco e assessori.
Le richieste di assunzione devono essere pubblicizzate in tutte le bacheche delle frazioni almeno otto giorni prima. Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre, i
regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni statutarie.
Il consiglio comunale esercita, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo statuto, per le materie di competenze del Comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione del Comune e dei suoi organi.
Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale; tale iniziativa è riconosciuta a qualsiasi consigliere, alla giunta e ad almeno il 20% dei cittadini. Ogni modifica statutaria segue la procedura dell'art. 4 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91.
I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data della loro ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa delibera di adozione.
Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sull'organizzazione, sulla interpretazione di norme comunali o che riguardino la generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio per almeno 90 giorni e pubblicizzati in
modo da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.
Spetta al consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla giunta e al sindaco quella relativa agli atti di loro competenza mentre compete al segretario l'emanazione di circolari e direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

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Titolo II - Partecipazioni


Art. 4 - Forme associative

Il Comune favorisce e sostiene, secondo modalità stabilite dagli appositi regolamenti, le forme associative di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti e gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale ed operanti nel settore di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, dell'occupazione, del tempo libero, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Il Comune, nel rispetto delle vigenti norme, può intervenire a favore o può stipulare con i predetti apposite convenzioni per una migliore gestione di specifiche attività che rientrino nelle sue finalità.
E' istituito un albo, articolato per settori, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al 1° comma.
Le suddette organizzazioni debbono essere costituite con atto notarile comprovante lo statuto dell'organizzazione e debbono essere iscritti in un albo comunale approvato dal consiglio comunale.
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Art. 5 - Consultazione

Il consiglio comunale istituisce le consulte di settore quali organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni e chiunque abbia interesse individuati nelle specifiche delibere istitutive. Deve essere prevista l'istituzione di consulte che si occupino di problemi dello sviluppo socio-economico, degli inabili, delle pari opportunità uomo-donna, del volontariato, dell'ambiente naturale, dei beni culturali, dello sport, dei giovani.
Le consulte di settore esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione, provvedono in particolare alla:
a) presentazione di proposte di deliberazione;
b) formulazione di interrogazioni ed interpellanze al consiglio ed al sindaco nonché di pareri chiesti dagli organi e dagli uffici comunali;
c) presentazione di rilievi e raccomandazioni agli organi ed uffici comunali nonché al difensore civico;
d) alla verifica e controllo della coerenza e rispondenza dell'attività gestoria comunale con la programmazione previamente adottata.
Consulte vengono sentite sulla verifica degli impegni programmatici e finanziari assunti dall'amministrazione sugli interventi riguardanti il territorio, i piani regolatori, i servizi alla persona ed alla famiglia nonché per la verifica del rapporto tra il Comune e le libere forme associative.
E' richiesto il parere delle consulte sui seguenti programmi:
a) piano pluriennale degli investimenti;
b) piano dei trasporti e del traffico;
c) piano commerciale e dei servizi;
d) programma delle opere pubbliche.
Le consulte devono fornire il parere richiesto entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere non è più necessario.
Il consiglio comunale nella delibera istitutiva specifica la composizione della consulta, le procedure di convocazione e di voto, gli atti ed i provvedimenti sui quali esprime pareri obbligatori, in conformità alle norme generali relative all'oggetto contenute nel regolamento sulla partecipazione.
La consulta è formata da soggetti maggiormente rappresentativi, tenendo conto, per quanto riguarda le associazioni del numero degli aderenti e della continuità nel tempo dell'iniziativa.
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Art. 6 - Istanze e petizioni

I cittadini, le associazioni e gli organismi di cui all'art. 4 possono, come previsto dall'apposito regolamento, rivolgere per iscritto agli organi dell'amministrazione:
-istanze su questioni di carattere specifico;
- petizioni su questioni di carattere generale.
Le risposte dovranno essere fornite entro trenta giorni e, nel caso comportino l'adozione di specifici provvedimenti, l'organo competente dovrà provvedervi, nel termine di ulteriori trenta giorni, qualora non abbia rigettato la richiesta con risposta motivata.
Decorsi inutilmente i trenta giorni nessuna proposta di deliberazione può essere adottata.
Il regolamento stabilirà le modalità e i tempi per l'esercizio del diritto di istanza e di petizione da esercitare nei confronti degli organi collegiali.
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Art. 7 - Iniziativa popolare

Possono essere presentate ai competenti organi comunali proposte di provvedimenti amministrativi di interesse generale, redatte sotto forma di schema di deliberazione o di provvedimento e con l'indicazione dei mezzi finanziari con cui far fronte alle spese eventualmente previste.
La proposta, presentata dal comitato promotore e con l'indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta, secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito regolamento, da un numero di cittadini non inferiore al 7% della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente fermo restando il quorum di cui al precedente art. 3.
La proposta può essere sottoscritta dai cittadini che hanno compiuto il 14° anno di età.
Dalla data di presentazione, l'organo competente non può non tenere conto della proposta ove abbia a decidere su questioni oggetto della medesima.
La proposta, verificata da parte del segretario comunale la conformità a quanto previsto dal citato regolamento, viene istruita e corredata di prescritti pareri e dall'eventuale attestazione finanziaria, per essere sottoposta all'organo competente, che dovrà deliberare in merito entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
Delle decisioni dell'organo competente sarà data tempestiva comunicazione al designato rappresentante e copia della stessa sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.
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Art. 8 - Diritto di udienza

I cittadini e gli organismi di cui al precedente art. 4, hanno diritto di essere ricevuti ed ascoltati dal sindaco e dagli assessori competenti e dal consiglio comunale, per non più di cinque minuti per rappresentante di frazione (Terme, S. Biagio, Vigliatore e Acquitta) attenendosi all'ordine del giorno del consiglio comunale, facendo richiesta almeno 24 ore prima per iscritto presso l'ufficio segreteria, in giorni prefissati e pubblicizzati all'albo e
nell'ufficio interessato oppure su appuntamento per illustrare problemi di interesse generale.
Il regolamento potrà disciplinare i modi e i tempi in cui i rappresentanti degli organismi di cui al precedente art. 4 possono, in udienza pubblica, essere ascoltati dagli organi collegiali; inoltre, potrà prevedere i rimedi contro eventuali omissioni o arbitri.
Il regolamento previsto dal 3° comma del successivo art. 11 disciplinerà l'audizione degli interessati al procedimento.
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Art. 9 - Referendum

Il referendum consultivo, propositivo è ammesso su materie di esclusiva competenza comunale e deve tendere a realizzare un valido rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali; pertanto, il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale. Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme nonché per l'indizione, per la relativa propaganda, per lo svolgimento delle relative operazioni di voto e l'eventuale nomina di una commissione di garanzia, che potrà essere individuata anche nella C.E.C.
Il referendum potrà essere indetto quando:
a) lo richiede non meno del 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali al momento della presentazione della richiesta;
b) lo deliberi il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di partecipare al referendum che non può coincidere con altre consultazioni elettorali, dalle quali deve intervallarsi di almeno trenta giorni.
La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e contenere non più di due quesiti alternativi.
La proposta referendaria, la cui ammissibilità sarà valutata, in assenza di difensore civico, dal segretario comunale, mentre il consiglio delibererà la copertura finanziaria delle operazioni referendarie, è approvata con la maggioranza assoluta dei voti validi e a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno la maggioranza degli aventi diritto.
Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, l'argomento oggetto del referendum.
Il consiglio deciderà in merito, motivando adeguatamente l'eventuale decisione non conforme all'esito della consultazione.
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Art. 10 - Limiti ed esclusioni


Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa e dal referendum le seguenti materie:
a) imposte, tasse, tributi e bilancio;
b) espropriazioni per pubblica utilità;
c) designazione e nomine o questioni concernenti persone;
e) stato giuridico del personale;
f) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
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Art. 11- Diritto di accesso e partecipazione al procedimento

1° comma
a) il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione delle persone, delle famiglie e dei cittadini singoli o associati alla vita sociale politica della comunità;
b) tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di essere informati sullo stato degli atti e delle procedure e sull'obbligo di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, ed hanno altresì diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
c) per garantire una maggiore informazione, il Comune istituisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, l'ufficio dei diritti dei cittadini e delle associazioni;
d) ogni quattro mesi viene pubblicato e diffuso, un bollettino ufficiale del Comune, che contiene almeno i seguenti atti:
- l'oggetto delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta, degli enti e delle aziende dipendenti e delle ordinanze sindacali;
- gli atti riguardanti i concorsi, gli appalti ed i contratti stipulati, anche se sotto forma di accordi procedimentali;
- l'elenco dei beneficiari di contributi o altre forme di intervento;
- gli incarichi conferiti a professionisti o persone estranee all'amministrazione, le licenze e le concessioni;
e) alla fine di ogni anno solare, il Comune pubblica un bollettino speciale riassuntivo dei precedenti che contenga altresì l'indicazione della pianta organica dell'ente e dei posti vacanti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'inventario aggiornato dei beni immobiliari di proprietà e di quelli destinati ad uso pubblico, i contenuti fondamentali del bilancio, nonché la dichiarazione prevista dalla legge sullo stato patrimoniale dei consiglieri comunali, assessori e sindaco;
f) l'informazione deve rispondere ai principi di chiarezza, esattezza, tempestività, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti singoli o associati dell'ordinamento comunale;
g) una parte del bollettino comunale è riservata agli atti deliberativi ed ai provvedimenti di maggiore rilievo;
h) le richieste di assunzione devono essere pubblicizzate mediante manifesti.

2° comma
Istituisce idonee bacheche nei centri delle frazioni del Comune nelle quali devono essere pubblicizzate:
-gli oggetti delle deliberazioni del consiglio,
- della giunta e le ordinanze del sindaco e le richieste di assunzione in genere.

3° comma
a) Al fine di individuare criteri e priorità per la formazione del bilancio di previsione, il Comune indice ogni anno una conferenza sull'attività complessiva dell'amministrazione, alla quale partecipano, secondo le norme del regolamento, le associazioni e le consulte, il comitato provinciale antimafia quale organo rappresentativo delle categorie economiche e professionali impegnate nella lotta antimafia;
b) il documento conclusivo della conferenza dovrà essere obbligatoriamente discusso dagli organi del Comune prima dell'approvazione del bilancio.
Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, di regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o di enti o imprese.
Tutti i cittadini, singoli o associati e chiunque ne abbia interesse, hanno diritto di prendere visione degli atti dei provvedimenti adottati dal Comune, di ottenerne copia, previo pagamento dei soli costi, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento adottato dalla legge regionale n. 10/91.
La partecipazione al procedimento è disciplinata da apposito regolamento in cui saranno stabilite procedure, modi e tempi, così come previsto dalla legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991.
Il citato regolamento disciplinerà l'intervento di coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e delle associazioni o degli organismi di cui all'art. 4, portatori di interessi diffusi e, inoltre, regolerà il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e dei documenti relativi, di presentare memorie e documenti pertinenti al procedimento stesso.
Siano consegnate al consiglio comunale tutte le copie delle comunicazioni da o per enti pubblici o da autorità.
Presso apposito ufficio comunale deve essere tenuta a disposizione dei cittadini la raccolta di tutte le serie delle Gazzette Ufficiali e del Bollettino della Regione, il presente statuto e i regolamenti comunali.
Il Comune riconosce all'informazione le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica.
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Art. 12 - Difensore civico

E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, con il potere di intervenire, su richiesta dei cittadini o su propria iniziativa, segnalando disfunzioni, carenze e ritardi agli organi competenti e, in caso di inadempienza, investendo il consiglio comunale. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza
dei 2/3 dei consiglieri in carica, dalla 3ª votazione in poi il difensore civico sarà eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica nella seduta immediatamente successiva a quella delle elezioni della giunta, fra i cittadini, anche non residenti, eleggibili alla carica di consigliere comunale e che diano garanzia di indipendenza, probità, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa.
Resta in carica per 4 anni ed è immediatamente rieleggibile; inoltre, decade per le stesse cause che comportano la decadenza dei consiglieri comunali e può essere revocato con la stessa procedura della nomina, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
La carica è onorifica; possono essere rimborsate solo le spese documentate e liquidate le missioni con le modalità e gli importi previsti per il sindaco.
L'ufficio ha sede presso locali forniti dal Comune, che metterà a disposizione anche le attrezzature e un dipendente, nei limiti delle disponibilità dell'ente e secondo le esigenze dell'espletamento delle relative funzioni.
I rapporti con gli amministratori, con il consiglio, con i cittadini e il funzionamento dell'ufficio saranno disciplinati dal regolamento.
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Titolo III ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 13 - Organi del Comune

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezione e nomina, durata in carica e, inoltre, di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, dimissioni e responsabilità.
Il consiglio è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo.
La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione.
Il sindaco, nella qualità di capo dell'amministrazione comunale, è il legale rappresentante dell'ente; per i servizi di competenza statale è ufficiale di Governo.
Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture continuative e ad appalti, giusto art. 176 dell'O.EE.LL.; hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte. Il regolamento disciplinerà l'applicazione della legge regionale 15 novembre 1982, n.128, per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, degli amministratori del Comune e degli amministratori di aziende, consorzi e istituzioni comunali.
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Art. 14 - I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro trenta giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni presentate dai consiglieri.
Le mozioni, presentate da almeno tre consiglieri, saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione. Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende o enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere,
senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno tre consiglieri ai quali deve essere garantito un idoneo locale nel palazzo municipale. Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Al presidente del consiglio comunale sono assicurati locali ed attrezzature idonee per l'espletamento delle proprie funzioni, in prossimità dell'ufficio di segreteria per una maggiore collaborazione con il segretario, nonché sono date in copia tutte le delibere della giunta municipale e ordinanze del sindaco.
E' istituita la conferenza dei capigruppo formata dal presidente di ciascun gruppo ed è presieduta dal sindaco e in caso di assenza o impedimento dal vice sindaco o dal presidente del consiglio che può farsi rappresentare dal vice presidente che comunque deve essere invitato alla conferenza.
Alla conferenza dei capigruppo devono essere invitati altresì i presidenti delle commissioni consiliari che hanno competenze sulle materie oggetto della discussione ed i consiglieri non costituiti in gruppo.
Il regolamento determina i poteri della competenza dei capigruppo e ne disciplina l'organizzazione.
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Art. 15 - Il consiglio comunale

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie.
Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 26 della legge regionale n. 26/93. Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dalla legge o dal regolamento, le nomine di commissioni, comitati, organismi vari, i cui componenti debbono essere scelti fra nominativi segnalati, e comunque residenti e abitanti nel Comune, se disponibili, da organi esterni o in cui deve essere garantita la presenza della minoranza. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato. Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori dell'attività dell'ente. Determina le scelte politico-amministrativo, negoziale.
Esercita il controllo politico-amministrativo:
- mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti;
- l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento;
- l'istituzione di commissioni di indagini come previsto dall'articolo successivo;
- segnalando all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal 2° comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7;
- esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92 e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92;
- promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.
L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
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Art. 16 - Commissione di indagine

Il consiglio comunale, ha maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati all'oggetto dell'indagine. Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.
I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.
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Art. 16 bis - Commissione consiliare permanente

Presso il consiglio comunale di Terme Vigliatore sono istituite n. 4 commissioni consiliari permanenti. Ogni commissione è composta da n. 5 consiglieri.
Le commissioni sono le seguenti:
1ª commissione
- lavori pubblici e urbanistica, edilizia privata, territorio e ambiente;
2ª commissione
- sport, turismo, spettacolo, servizi sociali, igiene e sanità;
3ª commissione
- agricoltura, annona, caccia, pesca e tutela e salvaguardia dell'ambiente e territorio;
4ª commissione
- finanze, bilancio e regolamenti.
A ciascuna commissione sono attribuite competenze proprie in modo da non frazionare quelle assegnate ai singoli assessori e sono stabilite le norme sul suo funzionamento e sulla votazione. Nelle commissioni sono rappresentati tutti i gruppi consiliari e la nomina dei componenti è fatta dal consiglio comunale su designazione dei capigruppo. Le commissioni svolgono ogni attività preparatoria dei provvedimenti di competenza del consiglio.
Nell'ambito delle proprie competenze le commissioni vigilano sulla attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi comunali, sul funzionamento degli enti e delle aziende comunali.
Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori senza diritto al voto.
Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti degli uffici comunali e degli amministratori e dei direttori di enti e di aziende comunali. Hanno facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti sui quali non può essere opposto il segreto d'ufficio.
Alle sedute delle commissioni consiliari permanenti partecipa almeno un rappresentante dell'esecutivo, in assenza del quale sono sospesi i termini assegnati alla commissione stessa per l'espletamento dei suoi compiti. Per l'esercizio delle loro funzioni le commissioni si avvalgono del personale, dei locali, delle strutture e delle attrezzature del Comune alle stesse assegnate nel regolamento.
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Art. 17 - Adunanze e sedute

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal 1° comma del citato articolo, alle elezioni del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente a maggioranza semplice. Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella 1ª adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o di chi ne fa le veci, come previsto dal 2° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92. Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine; inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze. Sia nella 1ª adunanza che in quelle successive, e in caso di vacanza, bisognerà procedere, fermo restando quanto previsto dal 3° comma dell'art. 174 dell'O.EE.LL., alla surroga dei
consiglieri mancanti. Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento, senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.
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Art. 18 - Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce obbligatoriamente tre volte
l'anno:
- entro il mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione;
- entro giugno anche per l'approvazione del conto consuntivo;
- entro ottobre in concomitanza dell'approvazione del bilancio.
Può essere riunito in ogni altro periodo dell'anno:
a) per determinazione del presidente;
b) per richiesta del sindaco;
c) per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.
Nei casi previsti dalla lett. c), il consiglio deve essere riunito in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dell'incarico con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
Inoltre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta".
L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato al messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del C.P.C. almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; almeno 24 ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovranno essere pubblicati all'albo pretorio, a cura del segretario, negli appositi spazi individuati dal regolamento. L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art. 179 dell'O.EE.LL. sono inserite nella prima sessione utile.
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Art. 19 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento.
Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio. Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggi. Le votazioni saranno effettuate come previsto dall'art. 184 dell'O.EE.LL.
Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto: regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistiche, forme associative e di cooperazione.
I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che si avvarrà del personale dell'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.
Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
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Art. 20 - La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da n. 6 assessori. E' nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, modificato dall'art. 40 della legge n. 26/93 che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra i soggetti del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale ed a sindaco. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco; inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, integrata dalla legge regionale 26/93, art. 40.
Gli assessori ed i consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, nè essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
La carica del componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha la facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche.
La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Il sindaco può delegare ai singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materia omogenee ed, eventualmente, con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive.
Il sindaco può, in ogni tempo revocare 1 o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n.7/92.
Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.
Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale. Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
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Art. 21 - Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta istruttoria. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta.
La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere incitati ad assistervi responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.
I verbali delle deliberazioni saranno redatti, a cura del segretario comunale, dai dipendenti dell'ente.
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Art. 22 - Attribuzioni

Oltre alle competenze attribuitele dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, la giunta compie i seguenti atti.
Nell'attività propositiva e di impulso:
a) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
b) formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;
c) prepara lo schema di bilancio, e la relazione programmatica, lo schema del programma delle OO.PP., la relazione illustrativa al conto consuntivo.
Nell'attività di amministrazione:
d) approva progetti, preventivi, istanze di finanziamento, incarichi; adotta tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio con esclusione di quelli di cui alle lettere i) ed m) dell'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91;
e) delibera le liquidazioni che non siano attribuite dalla legge o dal regolamento al sindaco o al segretario;
f) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;
g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
h) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
i) adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva;
l) recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali limitatamente alla parte economica;
m) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti, tutti i provvedimenti in materia di concorsi, di assunzioni e gli altri relativi ai dipendenti quando non siano di competenza di altri organi, compresi i provvedimenti disciplinari superiori alla censura.
Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.

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Art. 23 - Il sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
Il sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90, le funzioni di ufficiale di Governo.
Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
Per l'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali. La legge e le norme del presente disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
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Art. 24 - Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia, che si applicano anche in materia di eleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza. Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli artt. 8, 9, 11 e 19 della legge regionale n. 7/92.
Il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto della provincia. In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte si
applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92. Qualora il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti promuova la procedura per la rimozione del sindaco si applicherà quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.

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Art. 25 - Competenze

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n.7/92, convoca e presiede la giunta, compie tutte gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti.
In particolare:
1) rappresenta l'amministrazione comunale, firmando istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli atti di rappresentanza politica;
2) rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine ed incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi;
3) vigila sull'osservanza di regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
4) convoca i comizi per i referendum consultivi, propositivi ed abrogativi;
5) adotta le ordinanze ordinarie, previste dalla legge e dai regolamenti;
6) rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di competenza del Comune;
7) emette i provvedimenti di occupazione di urgenza o di espropriazione di competenza del Comune;
8) indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
9) rilascia certificati, attestati, stati di famiglia e tutti gli altri atti connessi alle funzioni esercitate o attribuite all'ente e può delegare queste funzioni nei casi consentiti dalla legge;
10) adotta i provvedimenti concernenti il personale che la legge, lo statuto, il regolamento non attribuiscono al segretario o alla giunta;
11) esercita, come previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92, le competenze previste dalla lett. n) dell'art. 32 della legge n. 142/90 recepito dalla legge regionale n. 48/91;
12) attribuisce le funzioni di messo comunale;
13) convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, i capigruppo, il segretario e i dirigenti, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale.
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Art. 26 - Attribuzioni

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:
a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione dei singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurarne l'unità di indirizzo;
b) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario dei fini individuati dagli organi di governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
d) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
f) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, l'istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
g) ogni 6 mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti;
h) può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n.7/92;
i) il numero degli incarichi non può essere superiore a 1 tenuto conto che questo comune non raggiunge i 10.000 abitanti;
l) gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea il provvedimento deve essere ampiamente motivato;
m) il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati;
n) agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della 2ª qualifica dirigenziale.
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Art. 27 - Vice sindaco e delegati
Il vice sindaco, nominato dal sindaco è l'assessore che, nei casi di assenza e impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
Delle deleghe attribuite al vice sindaco e agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.
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Art. 28 - Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/92; la giunta dopo la nomina da parte del sindaco.
Il sindaco e la giunta assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.
Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute dagli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, divisione o morte si applicano le norme di cui agli artt. 16 e 18 della legge regionale n. 7/92.
La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
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Art. 29 Il segretario comunale

Il segretario comunale, in quanto capo del personale, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà di iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi.
Al segretario è affidata l'attività gestionale dell'ente, nel rispetto della distinzione fra la fruizione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa, e in base agli indirizzi, alle determinazioni e alle direttive di certi organi, cui competono le scelte politiche.
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Art. 30 - Competenze gestionali e di direzione

Il segretario adotta gli atti di gestione, anche a rilevanza esterna e, in questi casi, assume la rilevanza di organo, che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad organi di governo dell'ente.
Nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 142/90, così come recepiti dalla legge regionale n. 48/91:
1) esplica funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi e del personale ad essi preposto per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, anche mediante periodiche conferenze dei responsabili dei servizi;
2) sovrintende alla predisposizione, da parte dei vari uffici, di programmi di attuazione, bilanci, programmi e relazioni previsionali, programmi di progettazione di carattere organizzativo, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi elettivi;
3) partecipa con l'osservanza dei criteri e delle procedure prestabilite nel regolamento dei contratti, alle commissioni di gara ininterrottamente e redige i verbali;
4) ordina la fornitura di beni e servizi nei limiti degli impegni e secondo i criteri fissati dalla giunta e i pagamenti delle spese fisse e derivanti da contratti;
5) autorizza le missioni e richiede le prestazioni straordinarie nei limiti delle preventive autorizzazioni deliberate dalla giunta;
6) autorizza i congedi e i permessi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e di quanto previsto dal regolamento;
7) dispone gli accertamenti sanitari, secondo le norme vigenti e obbligatoriamente per le malattie superiori a 5 giorni;
8) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dalle disposizioni e dagli accordi sindacali in materia;
9) esercita il potere di sostituzione e di avocazione nei casi di accertata inefficienza dei preposti ai servizi;
10) contesta gli addebiti proponendo provvedimenti disciplinari e richiamando il personale ai doveri d'ufficio e infligge la censura come previsto dal regolamento.
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Art. 31 - Attribuzioni consuntive e di garanzia

Il segretario comunale nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:
1) esprime i pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 sulla legittimità delle propostedi deliberazioni, con esclusione degli atti che non si configurano come provvedimenti;
2) partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle sedute e di quelli delle deliberazioni;
3) formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico-giuridico agli organi collegiali e al sindaco;
4) collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
5) coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
6) verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e dei servizi e del personale ad essi preposto;
7) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 10, della legge regionale n. 7/92;
8) riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
9) cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO. attestandone l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
10) verbalizza il giuramento degli assessori;
11) comunica all'Assessorato degli enti locali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92.

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Art. 32 Il vice segretario


Il vice segretario, la cui nomina e i requisiti sono disciplinati dal regolamento, coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento e di vacanza. Incarico al vice segretario per la sostituzione del segretario viene conferito con decreto del prefetto.
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Titolo IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO


Art. 33 - Principi strutturali e organizzativi

Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità, e, inoltre di partecipazione, pubblicità e trasparenza che ai sensi della legge regionale n. 10/91, si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli ed associati, così come previsto nell'apposito regolamento.
L'azione amministrativa sarà attuata per obiettivi e deve essere informata ai seguenti
principi:
- organizzazione del lavoro per progetti - obiettivo e programmi;
- individuazione delle responsabilità in relazione all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale, con individuazione della produttività e dell'efficienza in relazione ai carichi di lavoro.
L'attività amministrativa si articola in aree omogenee, dirette dal dipendente apicale; le aree, a loro volta, si articolano in uffici che, di regola, costituiscono l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e il cui capo è responsabile del procedimento, con i compiti e le
responsabilità attribuiti dalla legge regionale n. 10/91 e dall'apposito regolamento. L'organizzazione delle attività amministrative è disciplinata dal regolamento che individua forme e modalità di organizzazione e gestione della struttura interna.
L'amministrazione comunale deve provvedere alla pubblicazione delle convocazioni del consiglio comunale e della deliberazione dello stesso e della giunta municipale mediante affissione in bacheche poste nei centri delle varie frazioni nonché con il bollettino di cui
agli articoli precedenti.
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Art. 34 - Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, con l'effettuazione di appositi corsi; tende altresì, al proseguimento di una
maggiore responsabilizzazione del personale. Rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di impiego, delle cause di
cessazione dello stesso e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata al regolamento la disciplina del conferimento della titolarità degli uffici e la determinazione e consistenza dei ruoli organici.
Il regolamento organico disciplinerà inoltre:
a) l'organizzazione degli uffici e servizi;
b) le procedure per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale;
c) i diritti, i doveri, le sanzioni, le responsabilità e le relative procedure; i limiti, le condizioni le modalità, le incompatibilità relativi a prestazioni d'opera, che non comportano conflitti di interessi, in favore di altri enti e le eventuali incentivazioni per particolari prestazioni professionali rese al comune;
d) le modalità organizzative per il funzionamento della commissione di disciplina;
e) le modalità per garantire ai dipendenti l'effettivo esercizio dei diritti sindacali;
f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine per i posti di direzione delle aree o di responsabile dei servizi o degli uffici, sempreché il Comune non abbia alle dipendenze personale specifico per lo svolgimento di queste funzioni o non possa provvedervi con affidamento di funzioni ad altro dipendente, secondo quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro. Inoltre, con regolamento, saranno disciplinate le modalità per le selezioni e per i concorsi, i criteri di valutazione delle relative prove nonché le modalità e i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, così come previsto dalle vigenti leggi.
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Art. 35 - Responsabilità

Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi di carica o di servizio e sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti nei modi previsti dalla legge. Gli stessi che, nell'esercizio delle loro funzioni, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
Ove l'amministrazione abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato si può rivalere contro l'autore per i fatti di cui al precedente comma, qualora il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
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Art. 36 - Proposte e pareri

I pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142/90 sono resi dal dipendente che è preposto al servizio o da chi formalmente lo sostituisce, anche se non rivestano le qualità di funzionari, fermo restando in questo caso, la loro rilevanza interna al procedimento, che vengono, comunque, allegati alla proposta di deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.
Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo. Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione dell'acquisto parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto.
Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni e ordini del giorno mentre quelli relativi ad elezioni, convalida, e per gli altri di natura politica o procedimentale che non comportino o modifichino impegni di spesa od oneri anche indiretti, sarà sufficiente solo il parere di legittimità, che potrà essere espresso anche nel corso della seduta consiliare.
Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dal fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini, del titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta: per gli atti di mera gestione e per quelli di esecuzione di altri atti deliberativi, dagli organi burocratici; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa, dagli organi politici.
I soggetti politici, singoli o collegiali, singoli o unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta, per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.
Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti, oppure la delibera che si propone non sia di competenza dell'organo adibito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del segretario, immediata comunicazione al richiedente.
Le proposte possono essere avanzate con l'ausilio del personale e con delle attrezzature comunali.
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Art. 37 - Servizi

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, istituisce, gestisce ed organizza i servizi pubblici aventi per oggetto la produzione di beni e omissioni ed attività nell'interesse della comunità, per obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile informandone la gestione ai principi di economicità, efficienza, partecipazione e tutela degli intenti. La scelta della forma di gestione, che può avvenire anche in collaborazione con altri
comuni, deve essere, per ciascun servizio preceduta da una valutazione comparativa che tenga conto dei principi di cui al primo comma.
L'istituzione e la gestione dei servizi pubblici saranno deliberati dal consiglio comunale, in una delle forme indicate nell'art. 22 della legge n. 142/90, sulla scorta di un piano tecnico-finanziario.
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Art. 38 - Disciplina e servizi

Un apposito regolamento, oltre alle forme di gestione, ai criteri di valutazione e al contenuto del citato piano, disciplinerà:
a) l'ordinamento e il funzionamento dei servizi. Per quelli gestiti in economia, il regolamento prevederà le varie modalità di esecuzione, di individuazione di fornitori ed esecutori, l'istituzione di appositi albi di ditte locali, le forme di contratto e i modi di pagamento;
b) la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione, formato da 4 membri, oltre al presidente, nominati fra coloro che abbiano competenza tecnica e amministrativa e posseggono i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che non siano stati candidati nelle ultime elezioni comunali;
c) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti, in base alle norme previste in materia per gli amministratori;
d) le attribuzioni e il funzionamento degli organi del presidente e del direttore;
e) la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo;
f) le modalità organizzative per l'esercizio dell'autonomia gestionale e l'ordinamento finanziario contabile;
g) le modalità dei poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo nonché la verifica dei risultati della gestione.
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Art. 39 - Forme associative

Il Comune per lo svolgimento, in modo economico ed efficace e in ambiti territoriali determinati, delle proprie funzioni e di servizi determinati, può attuare, come previsto dalle vigenti disposizioni, forme associative e di cooperazione con altri comuni o con la
provincia. La deliberazione consiliare, che autorizza la partecipazione ad enti o consorzi o approva convenzioni, unioni o altre forme di collaborazione, regola i presupposti, le finalità, il funzionamento e il finanziamento e provvede affinché la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, economicità e partecipazione.
I rappresentanti elettivi del Comune, per la cui nomina si applica l'articolo 32 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 7/92, debbono possedere i requisiti di competenza tecnica e amministrativa e quelli per la nomina a consigliere comunale e non essere stati candidati nelle ultime elezioni comunali.
Il Comune ai fini della promozione economico-sociale, civile e culturale per la gestione coordinata di funzioni e servizi che non possono essere gestiti con efficienza su basi comunali ovvero per la realizzazione di opere pubbliche e per interventi o opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale n. 48/91 i seguenti strumenti:
-convenzioni tra i comuni e provincie e privati;
- consorzio tra comune e provincia e enti locali diversi;
- accordi di programmi;
- costituire società per azioni con compartecipazioni del 51% del capitolato sociale pubblico con enti locali, società di persone e/o privati.

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Art. 40 - Gestione finanziaria

Le risorse del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge n. 142/90; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato.
Il consiglio comunale delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.
Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli inventari previsti dalle vigenti disposizioni.
I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.
Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alterazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento e il miglioramento dei patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.
La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.
I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta, come previsto dal 1° comma dell'articolo successivo, valuta l'efficacia della gestione in relazione alle risorse. Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni, aziende, consorzi società e altri organismi cui partecipa finanziariamente, in modo diretto o indiretto, il Comune.
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Art. 41 - Controllo di gestione

La verifica dei risultati predisposti prefissati nella relazione previsionale e programmatica deve tenere conto dei mezzi impiegati o della qualità dei servizi e delle attività rese alla comunità; inoltre deve individuare le disfunzioni ed indicare le soluzioni per migliorare le
prestazioni.
La relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, oltre alla accennata verifica, conterrà pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e della organizzazione dei servizi.
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Art. 42 - I contratti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge n. 142/90, così come recepito e modificato dalla legge regionale n. 48/91 e fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi, il procedimento contrattuale è disciplinato dal regolamento. La presidenza delle gare d'appalto compete al responsabile dell'ufficio tecnico comunale
con la qualifica apicale 7ª, rispondente alla massima consentita per la tipologia del Comune.
Gli atti di cui al comma 1° sono rogati dal segretario comunale, e tutti i verbali di aggiudicazione, che sono pubblicati per 3 giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio, diventano definitivi se negli ulteriori 7 giorni non intervengano reclami od opposizioni.
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Art. 43 - Istituzione servizio civile

Il Comune, nella propria attività di stimolo delle attività sociali nonché assistenziali, si impone di istituire il servizio civile, favorendo, con strutture idonee e garantendo vitto e alloggio, l'espletarsi di tale servizio presso le associazioni culturali, gli enti assistenziali, le cooperative che dimostrino l'esistenza di un progetto sociale e di una adeguata organizzazione.
Inoltre si impegna ad utilizzare nelle proprie strutture gli stessi obiettori di coscienza.

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Art. 44 - Norme transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio se posteriore.
Dopo l'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e l'attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 48/91, il presente statuto per l'attività e funzione interna nonché per i rapporti tra i vari organi del Comune è immediatamente esecutivo.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
I regolamenti, eccetto quello di contabilità per la disciplina dei contratti, previsti dalla legge n. 142/90 e dal presente statuto dovranno essere adottati entro 1 anno dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nelle more restano in vigore le disposizioni vigenti che risultano compatibili con la legge e
con le norme del presente statuto.
Le norme statutarie relative alla elezione degli organi e quelle da queste dipendenti entrano in vigore in coincidenza dello svolgimento della prossima elezione del consiglio comunale.
Nelle more continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e della legge regionale n. 24/93.


Approvato in via definitiva con deliberazione commissariale n. 129 del 19 ottobre 1995,
resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Palermo nella seduta del 16 novembre 1995 con
decisione n. 15141/14999.
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