Modulistica

NOTE INFORMATIVE SULL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (Legge 448/98)

COS'E' L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE:
E' una misura di sostegno economico a favore delle famiglie numerose nelle quali vi siano almeno 3 figli minori.

CHI HA DIRITTO ALL'ASSEGNO:
Il cittadino italiano o comunitario residente che abbia nella propria famiglia anagrafica almeno tre figli minori di anni 18, che siano propri o del coniuge o in affidamento adottivo o preadottivo, con una modesta situazione economica possono richiedere un assegno mensile per un massimo di 13 mensilità (importo è stabilito di anno in anno).
Per avere diritto è necessario:
- avere almeno 3 figli minorenni, propri o del coniuge o in affidamento adottivo o preadottivo;
- avere una situazione economica del nucleo familiare inferiore ad una certa cifra annua;
- l'assegno sarà intero, se la situazione economica è più bassa o minore, se la situazione economica del nucleo è più alta;
Per lo stesso nucleo si può ricevere un solo assegno.

A CHI BISOGNA FARE LA DOMANDA:
La domanda va inoltrata preso il Comune di residenza del nucleo familiare compilando apposito modulo disponibile presso L’Ufficio Servizi Sociali o sul sito Internet. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si inoltra richiesta di contributo. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente, nella sua qualità di genitore dei minori, va allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (attestazione ISE-ISEE) del nucleo familiare valida e la fotocopia di un documento di identità.
Nella domanda andrà dichiarato il giorno dal quale nel nucleo vi sono 3 figli minori (es: i 3 figli minori sono presenti dal 1° luglio 2001 oppure dal 1° febbraio 2001, ecc..).

PAGAMENTO DELL'ASSEGNO:
L'assegno viene concesso dal Comune ed è corrisposto dall'INPS annualmente.

COME SI DOCUMENTA LA SITUAZIONE ECONOMICA:
Insieme alla domanda per l'assegno, va presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica completa di ISE ed ISEE, in cui il richiedente dichiara:
- la composizione della sua famiglia anagrafica, più le persone che sono a carico ai fini IRPEF risultante al momento della dichiarazione;
- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata e il patrimonio mobiliare e immobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare posseduta al 31 dicembre dell'anno precedente;
- anche il valore del patrimonio immobiliare. Il richiedente č tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che determina una variazione del nucleo familiare.

Documenti Allegati:  Vedi allegato Istanza NAF   


Rilascio Tessere Mezzi Extraurbani per i Soggetti portatori di Handicap per l'anno 2014.

Documenti Allegati:  Vedi allegato Apri   


NOTE INFORMATIVE: Assegno di maternità

Assegno di maternità ai sensi dell’art. 66 legge n. 448/98, modificato dall’art. 50 n. 144/99 del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale del 15/7/99 n. 306 e successive modifiche ed integrazioni.
La domanda va indirizzata al Sindaco entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica, per i casi di adozione o affidamento preadottivo, e può essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Falcone.

COS'E':
E' un contributo economico a sostegno della maternità.
Possono richiederlo le cittadine italiane, comunitarie o extra-comunitarie residenti a Falcone, viene richiesto quando la madre non ha diritto ad altri trattamenti previdenziali o questi sono di importo inferiore.

A chi è rivolto:
Le madri, al momento della richiesta, devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere residenti nel Comune di Falcone;
- non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità oppure percepire un trattamento previdenziale (astensione obbligatoria di maternità erogata dall'Inps o altro ente previdenziale) di importo inferiore a quello erogato dal Comune (per l'anno in corso euro 1581,25);
- cittadine comunitarie: avere l'iscrizione anagrafica;
- cittadine extracomunitarie: essere in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. In fase di richiesta del permesso, la domanda rimane sospesa fino alla presentazione del titolo di soggiorno;
- cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche: non necessitano del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo poichè equiparate, in questo caso, alle cittadine italiane.

Per avere diritto all'assegno occorre anche che il nucleo familiare abbia una situazione economica familiare ISE che non superi determinati valori.
L'ISE (Indicatore di Situazione Economica), che viene calcolato tenendo conto del reddito e della situazione patrimoniale della famiglia.

Come si ottiene:
La domanda va indirizzata al Sindaco entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dal suo ingresso nella famiglia anagrafica, per i casi di adozione o affidamento preadottivo, e può essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo Generale - Posta in Entrata - del Comune.

Documenti da presentare:
- Modulo di domanda (scaricabile);
- Fotocopia di un documento di identità valido;
- Per le cittadine extra-comunitarie: permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o ricevuta della richiesta o carta di soggiorno per i familiari di cittadini UE;
- Per le cittadine comunitarie: certificato di iscrizione anagrafica; dichiarazione sostitutiva unica relativa ai redditi dell'anno precedente completa di ISE e ISEE aggiornata con il nuovo nato/a.

Iter della pratica:
Il pagamento viene effettuato in un'unica rata dall'INPS.

Documenti Allegati:  Vedi allegato Istanza   


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