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Il Consiglio comunale
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Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed esercita tale attribuzione su tutte le attività del Comune.
È composto da 10 membri. L’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all’elezione del Sindaco. Alla lista dei consiglieri collegata al Sindaco eletto è attribuito il 60% dei seggi assegnati al Comune. All’altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40% dei seggi. Qualora altra lista, non collegata al Sindaco eletto, abbia ottenuto il 50% più 1 dei voti validi, alla stessa è attribuito il 60% dei seggi. In tal caso alla lista collegata al Sindaco è attribuito il 40% dei seggi. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.
La durata in carica del Consiglio comunale è fissata in cinque anni. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione. La prima convocazione del consiglio è disposta dal Presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione. Nella prima adunanza il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, provvede alla convalida ed alla eventuale surroga dei consiglieri eletti e successivamente all’elezione, nel suo seno, di un presidente e di un vicepresidente.
Il consiglio comunale delibera sulle materie che la legge tassativamente riserva alla sua competenza ed indirizza l’azione politico-amministrativa del Comune. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sull’attività comunale e sulla gestione in qualsiasi forma dei servizi pubblici locali avvalendosi della collaborazione del Revisore dei Conti e delle strutture addette al controllo economico della gestione.
Il consiglio ha competenza limitata ai seguenti atti fondamentali: - Statuti; - Regolamenti; - Programmi, Relazioni previsionali e programmatiche, Piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, Conti consuntivi; - Piani territoriali e urbanistici, Piani particolareggiati e di recupero, Programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione; - Convenzioni tra i comuni e quelli tra Comune e Provincia; - Costituzione e la modificazione di forme associative; - Istituzione e ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi; - Dotazione organica e criteri generali per l’adozione da parte della giunta del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; Rientrano tra le competenze del Consiglio anche: -Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale; - La nomina delle commissioni consiliari; - La nomina del Revisore dei conti; - Il ricevimento del giuramento del Sindaco neo eletto; - L’elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio; - Lo svolgimento dell’attività ispettiva nei confronti dell’esecutivo; - La votazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco; - L’adozione di altri atti fondamentali previsti dalla legge.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il Presidente del consiglio comunale è un organo istituzionale del Comune. Viene eletto dal consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni comunali amministrative. Per la sua elezione è necessaria alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; oppure una maggioranza semplice qualora fosse necessario procedere ad una seconda votazione. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.
Il Presidente del consiglio comunale esplica le seguenti funzioni:
- ha la rappresentanza del consiglio, lo convoca e lo presiede; - predispone l’ordine del giorno inserendo le questioni richieste dal sindaco, dalla giunta nonché dai consiglieri e dai cittadini quando ricorrono i presupposti prescritti dallo statuto comunale. - fissa la data dell’adunanza con propria determinazione o a seguito di domanda motivata di un quinto dei consiglieri o su richiesta del sindaco; - dirama gli avvisi di convocazione del consiglio; - dirige i lavori del consiglio ed esercita i poteri necessari al mantenimento dell’ordine in aula; - ha la facoltà di sospendere e sciogliere l’adunanza; - pone ai voti le deliberazioni, dichiara l’esito finale delle votazioni e l’adozione delle deliberazioni; - assicura una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio; - attiva le commissioni consiliari; - esercita ogni altra funzione che la legge ed il regolamento gli attribuiscono.
IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Viene eletto dal Consiglio comunale mediante separata votazione, con le stesse modalità fissate per l’elezione del presidente. Sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo. In caso di assenza o impedimento, il vice-presidente, viene a sua volta sostituito dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
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